Terremoti e allagamenti: il condominio si può assicurare (ma non è un obbligo)

L’assicurazione del condominio, conosciuta anche come polizza globale fabbricati, è una specifica polizza pensata per gli edifici condominiali. Il condominio — scrive il Corriere.it — non è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione a copertura dei sinistri che possono accadere a parti comuni e proprietà private, ma la sottoscrizione di un’assicurazione costituisce senza dubbio una regola di buona amministrazione da parte dell’amministratore condominiale che deve anche provvedere al pagamento del premio e al monitoraggio della scadenza della polizza per procedere al rinnovo. Spetta invece all’assemblea condominale ogni decisione in merito alla durata della copertura assicurativa e alla compagnia presso cui assicurare il condominio. Proprio per fronteggiare eventuali calamità naturali l’assicurazione del condominio può coprire i danni causati direttamente da questi fenomeni estremi (ad esempio, allagamento, terremoto, incendio ecc.) oppure i danni causati dall’edificio su terze persone o cose (ad esempio, il crollo di un muro che danneggia il muro di un altro edificio). In sostanza la polizza globale fabbricati ha l’obiettivo di proteggere e risarcire i danni agli spazi comuni del condominio (art. 1117 c.c.), alle abitazioni private, oltre a tutti quei danni causati a terze persone. Nel caso di evento dannoso — continua il Corriere.it — spetta all’amministratore effettuare la denuncia del sinistro, non oltre tre giorni dal verificarsi dell’evento (Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2009, n. 4245) e sempre l’amministratore è tenuto a contattare l’assicuratore, affinché provveda ad una pronta liquidazione del sinistro, e se necessario, accedere a tutti gli atti della liquidazione.

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